STATUTO

STATUTO
“ALIVOL PUBBLICA ASSISTENZA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” in sigla “ALIVOL PUBBLICA ASSISTENZA ODV”
Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

E’ costituita l’Associazione denominata “ALIVOL PUBBLICA ASSI­STENZA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” in sigla “ALIVOL PUB­BLICA ASSISTENZA ODV” con sede in Bari (BA) alla Via San Gaspare del Bufalo, 1 (CAP. 70129), in questo Statuto successi­vamente indicata anche come “Associazione”, in conformità al dettato dell’Art. 32 del D.Lgs. 117/2011.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà esse­re disposta  con delibera dell’Assemblea di modifica dello Statuto.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. L’emblema dell’Associazione è costituito dalla seritta “Ali­vol” di colore blu elettrico e creata con carattere “ari­ston” con la sola iniziale maiuscola, tranne la lettera “v” all’interno di essa, che è stata creata graficamente ed è sormontata da tre triangolini, di dimensioni quasi uguali tra loro e di forma obliqua, due dei quali rivolti con il vertice all’insù ed uno, quello centrale, con il vertice all’ingiù. I tre triangolini sono uniti tra loro su un’unica linea orizzontale immaginaria, tanto da raffigurare nel loro insieme un gabbiano in volo. La scritta “PUBBLICA ASSISTENZA ODV”, invece, è stata creata con carattere “bauhaus 93”, tutta in maiuscolo, di colore rosso, ed è posizionata subito sotto la seritta “Alivol” occupando la stessa lunghezza di quest’ultima. Sulla denominazione sociale, infine, posizionata sulla parte sinistra della A di “Alivol”, è raffigurata la croce paramedica nel suo colore blu originale, tranne il simbolo del serpente in essa raffigurato, che è di colore giallo, e sulla parte destra sono raffigurati i simboli dell’ANPAS e della Protezione Civile, posti il primo sotto l’altro, nel colore originale.
L’emblema associativo, a discrezione del Consiglio Diretti­vo, potrà subire modifiche e/o integrazioni che potranno di­ pendere anche da eventuali adesioni dell’Associazione ad al­tri Enti, ovvero da eventuali cancellazioni da questi ultimi. L’emblema associativo non può essere utilizzato per interes­si personali o di singoli o di gruppi di Associati, senza l’autorizzazio­ne del Consiglio Direttivo. In particolare, è fatto divieto di utilizzare l’emblema associativo al di fuori di attività di servizio o di rappresentanza dell’Associazione.

Art. 2 – Principi Associativi fondamentali

L’Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per at­tività in favore della comunità e del bene comune e si ispi­ra ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. L’Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell’art 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Volontari associati.
L’Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria strut­tura associativa sui principi della democrazia, sulla eletti­vità e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo per­sonale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche in­diretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 – Scopi Associativi

L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnova­mento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.
L’Associazione assume, in particolare, il compito di:
a) Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, so­ciale e culturale;
b) Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare biso­gni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
c) Contribuire all’affermazione dei principi della solida­rietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
d) Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la parte­cipazione attiva dei cittadini;
e) Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vi­ta associativa e alla gestione dell’Associazione e di at­tività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
f) Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;
g) Assumere iniziative dirette alla sperimentazione socia­le, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
h) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre asso­ciazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 – Attività

1) Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a. Interventi e prestazioni sanitarie;
b. Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
c. Servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di au­toambulanza;
d. Gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
e. Servizi di guardia medica ed ambulatoriali diret­tamente o in collaborazione con le strutture pub­bliche;
f. Collaborazione con Associazioni che si occupano di donazione di sangue e organi;
g. Iniziative di formazione e informazione sanita­ria, educazione, nonché attività culturali di inte­resse sociale con finalità educativa;
h. Iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collabora­zione con organizzazioni private e pubbliche ammi­nistrazioni;
i. Iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente; interventi e servizi finalizzati al­la salvaguardia e al miglioramento delle condizio­ni dell’ambiente e alla utilizzazione accorta e ra­zionale delle risorse naturali;
j. Organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse atti­ vità, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tute­la della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
k. Organizzazione di incontri per favorire la parte­cipazione dei cittadini allo studio dei bisogni e­mergenti ed alla programmazione del loro soddisfa­cimento;
l. Organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
m. Organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
n. Promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
o. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
p. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, so­ciali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
q. Assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell’infanzia;
r. Attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

2) Per l’attività di interesse generale prestata l’Associa­zione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effetti­vamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limi­ti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli Enti del Terzo Settore.

3) L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel ri­spetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno perso­nale volontario e gratuito dei propri aderenti.
L’attività volontaria non può essere retribuita in alcun mo­do nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamen­te sostenute e documentate per l’attività prestata, entro li­miti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimbor­si spese di tipo forfettario.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Con­siglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e atti­vità di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni al­tro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volon­tario è socio o associato o tramite il quale svolge la pro­pria attività volontaria.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicura­ti contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgi­mento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’atti­vità non può essere superiore al cinquanta percento del nume­ro dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventual­mente risultante dalle modificazioni alla normativa attual­mente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti

Possono essere Soci dell’Associazione tutti i cittadini sen­za distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lin­gua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni per­sonali e sociali, che condividono le finalità dell’Associa­zione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il Regolamento.
Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un Consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo, o il Consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comu­nicazione all’interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel Libro dei Soci; il rigetto della do­manda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiede­re che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
L’Associazione deve sempre essere composta da almeno sette Soci. Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve es­sere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associa­zione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra se­zione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all’associazione e che sottoscrivono la quota associativa.
Sono Soci Volontari i Soci Ordinari che si impegnano a pre­stare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di soli­darietà nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’As­sociazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali Soci o Volontari dell’associazione con l’assen­so scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
I Soci iscritti all’Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I Soci di età inferio­re ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono ai propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.
Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita asso­ciativa, così come la possibilità di trasferire la quota as­sociativa a qualunque titolo.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno diritto di:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi. I diritti di partecipazione non sono trasferibili;
b) eleggere i componenti degli organi associativi e con­correre all’elezione quali componenti di questi ultimi;
c) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
d) formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
e) essere informati sull’attività associativa.

Art. 8 – Doveri

I Soci sono tenuti a:
a) rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere de­gli organi associativi;
b) essere in regola con il versamento della quota asso­ciativa;
c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l’im­magine della Associazione;
d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’Associa­zione.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere Soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall’Associazione.
Non possono essere Soci Volontari coloro che intrattengono con l’Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art . 10 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:
a) per morosità;
b) per decadenza;
e) per esclusione;
d) per recesso.
a.1) Perde la qualità di Socio per morosità il Socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l’ha versata.
b.1) Perde la qualità di Socio per decadenza il Socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9;
c.1) Perde la qualità di Socio per esclusione il Socio che, avendo gravemente violato una o p1ù disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il manteni­mento del rapporto associativo;
d.1) Perde la qualità di Socio per recesso il Socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rappor­to associativo. Il Socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all’anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.
Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b)e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad e­sporre le proprie ragioni difensive.
Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 60 (sessanta} giorni dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di let­tera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Il Colle­gio dei Probiviri o, in mancanza, l’ Assemblea dovrà delibera­re entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso mede­simo.
I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l’Associazione riceve la relativa comunicazio­ne.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 -Scritture contabili e bilancio

L’Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale,
rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazio­ne di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perse­guimento delle finalità statutarie, l’Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello Statuto.
Qualora le entrate dell’Associazione risultino essere infe­riori a euro 220. 000, 00 (duecentoventimila virgola zero ze­ro) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle mo­dificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli En­ti del Terzo Settore) è facoltà dell’Associazione rappresen­tare il bilancio in forma semplificata con il solo rendicon­to per cassa. In tal caso l’Associazione documenta il carat­tere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4 dello Statuto con una annotazione in calce al ren­diconto per cassa.
L’Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’anno.
Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazio­nale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso all’Organismo Nazionale cui l’Associazione eventualmente aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2) Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a. dalle quote degli aderenti;
b. da contributi di privati;
c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
f. da rendite patrimoniali e finanziarie
g. da attività di raccolta fondi
h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a tito­lo gratuito a fini di sovvenzione
i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall’Associazione
j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande
k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell’Associazione
1. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali
m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all’art. 4 comma 3

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo delle entrate di cui all’art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svol­gimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiret­ to, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della nor­mativa vigente in materia per le Organizzazioni di Volonta­riato e gli Enti del Terzo Settore.

Art. 14 – Bilancio sociale

L’Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposi­ zioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Naziona­le del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.
Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere infe­ riori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventual­ mente risultante dalle modificazioni alla normativa attual­mente in vigore per gli Enti del Terzo Settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi

Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Revisori dei Conti, che opera anche qua­le Organo di Controllo interno nei caso in cui la nomina di quest’ultimo sia imposta dalla normativa sul Terzo Set­tore;
e. il Revisore Legale, quando la sua nomina sia imposta dal­la normativa sul Terzo Settore a meno che le relative com­petenze non siano attribuite al Collegio dei Revisori dei Conti formato ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
f. il Collegio dei Probiviri.
Non possono far parte degli Organi Sociali coloro che abbia­no rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.
Ai componenti degli Organi Sociali, ad eccezione dei Revisori dei Conti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del codice civile e del Revisore Legale, non può essere at­tribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effet­tivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 – Assemblea

L’assemblea è Ordinaria o Straordinaria. Essa è costituita dai Soci dell’Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall’Assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 – Convocazione

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, u­nitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubbli­cato sul sito dell’Associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’or­dine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffu­so almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunio­ne.
L’Assemblea deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l’Associazione ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.
Può essere comunque convocata, anche a scopo consuntivo, a fini di periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un deci­mo dei Soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima con­vocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci quando delibera sulle mo­difiche allo Statuto o sulla variazione di sede è validamen­te costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, in seconda con­vocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi di­ritto al voto.
L’Assemblea Straordinaria in seconda convocazione non può a­ver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l’Assemblea elegge un Presi­dente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le votazio­ni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le vota­zioni per scheda.
Delle riunioni dell’Assemblea il Segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L’Assemblea Ordinaria adotta le proprie deliberazioni con vo­to palese. Delibera con il voto segreto per l’elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei Soci presenti con diritto di voto.
Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafi­ca.
Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria relative a mo­difiche dello Statuto Sociale ed a variazione della sede le­gale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci presenti con diritto di voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria relative allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patri­monio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
Le riunioni dell’Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell’Assemblea decide che non venga ammesso il pub­blico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.
È facoltà del Presidente dell’Assemblea consentire ai non So­ci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

1. L’Assemblea Ordinaria:
a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
b. approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Di- rettivo;
c. determina l’importo annuale delle quote associative;
d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
e. approva il Regolamento Generale della Associazione e le sue modifiche;
f. approva i Regolamenti di funzionamento dell’Assemblea e dei servizi dell’Associazione e le sue modifiche;
g. determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i Soci all’Associazione;
h. nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l’Organo di Controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Orga­ni Sociali e promuove nei loro confronti le azioni relati­ve;
k. delibera sulle istanze di ammissione all’Associazione ri­gettate dal Consiglio Direttivo;
1. delibera sull’istituzione di sezioni della Associazione;
m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L’assemblea straordinaria delibera:
a. sulle modifiche dello Statuto Sociale;
b. sulla variazione della sede legale;
c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’articolo 38 dello Statuto.

Art. 24 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall’Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i compo­nenti del Consiglio Direttivo devono essere Soci dell’Associazione.                                                                                                   2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L’assunzione della cari­ca di Consigliere è subordinata al possesso dei requi­siti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’art. 2382 del codice civile.
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente che sosti­tuisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di as­senza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere, può nomiriare, inoltre, un Direttore Sanitario, iscrit­to all’Ordine dei Medici, scegliendolo fra i Consiglie­ri eletti o fra soggetti diversi, anche non Soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell’Associazione.
4. Le funzioni del Segretario, del Tesoriere e del Diret­tore Sanitario sono determinate nel Regolamento Genera­le dell’Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presiden­te lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da al­meno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Diret­tivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, an­che a mezzo di ausili telematici a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione anche per le vie telefoniche con preavviso inferiore in pre­senza di particolari motivi di urgenza.
7. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argo­menti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luo­go della riunione, deve essere, entro il medesimo ter­mine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in ap­posito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la delibera­zione riguarda le singole persone.
Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.
Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
Il Direttore Sanitario, quando non sia Consigliere eletto dall’Assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesi­mo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di pa­rola.
Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per di­sposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo deli­bera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vinco­lante.

Art. 26 – Competenze

Il Consiglio Direttivo:
a) predispone le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
b) dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;
c) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
d) delibera l’adesione ad Organizzazioni di Volontariato ed altri Enti del Terzo Settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci secon­ do quanto previsto dall’art. 6 del presente Statuto;
f) delibera sulla esclusione degli associati;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
h) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di So­cio;
i) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rap­porto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
j) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
k) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione.

Art. 27 – Direzione esecutiva

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componen­ti, una direzione esecutiva composta dal Presidente e Vice Presidente del Consiglio stesso, dal Segretario, dal Tesorie­re, dal Direttore Sanitario, quando nominato, e dal Diretto­re dei Servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.
Le modalità di funzionamento della Direzione Esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.
1. Il numero dei componenti la Direzione Esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei compo­nenti il Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determi­natasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della gradua­toria dei non eletti.
Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell’As­semblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non in­cide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del Consigliere nominato per cooptazione.
Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifi­che dell’assemblea.
La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
Nel caso di decadenza degli Organi Associativi, il Presiden­te dell’Associazione provvede immediatamente alla convocazio­ne dell’ Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall’Associazione.
Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea in­ teramente, i propri poteri al Vice Presidente o ad altro com­ponente del Consiglio stesso.

Art. 30 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non So­ci, sono rieleggibili.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea il Collegio dei Revisori dei conti elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzio­namento.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 – Competenze

Il Collegio dei Revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione.
Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Con­siglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all’Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30 del Codice del Terzo Set­tore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale Organo sia per legge obbligatoria. In quest’ultimo caso, il Collegio dei Revisori deve essere com­posto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 32 Revisore Legale dei conti

L’Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei Revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i Soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 – Competenze

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Diret­tivo ai sensi del precedente art. 10.
Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi del­ l’Associazione e procede, previamente alle decisioni, al ten­tativo di conciliazione delle parti.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione e sono i­nappellabili.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

L’associazione deve tenere:
a) il Registro dei Volontari nel quale iscrive i Volonta­ri che svolgono attività in modo non occasionale;
b) il Libro degli Associati;
c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’As­semblea, in cui vengono trascritti anche i verbali re­datti con atto pubblico;
d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Con­siglio Direttivo,  dell’Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Associativi.
Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali fa­cendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro trenta giorni dalla presentazione dell’i­stanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V – Norme finali

Art. 36 – Sezioni

Qualora per decisione dell’Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell’Associazione, le stesse dovranno essere do­tate di regolamenti organizzativi e di funzionamento confor­mi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 – Regolamenti

1. Il Regolamento Generale:
a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
b) individua le modalità di informazione ai Soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
c) determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore Sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell’Associazione;
d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statu­to.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell’As­sociazione, l’Assemblea può approvare regolamenti di funzio­namento dei servizi.

Art. 38- Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assem­blea con le modalità e le maggioranze previste dall’art. 21 dello Statuto.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i Soci, ma su proposta del Consiglio Direttivo approvato dall’Assemblea, sarà interamente devolu­to previo parere dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione im­ posta dalla legge ad altri Enti del Terso Settore o, in man­canza alla Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.
L’Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 39 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti an­nuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro Soci, il Libro delle Adunanze e Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, del Colle­gio dei Revisori dei Conti.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si av­vale.
Le richieste di accesso alla documentazione vengono indiriz­zate al Presidente dell’Associazione.

Art. 40 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest’ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Io sottoscritto Dott. Francesco Valente, Notaio in Martina Franca, certifico, ai sensi dell’art.22 del C.A.D . e dell’art. 68-ter della L.N., che la presente copia su supporto informatico è conforme all’originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Martina Franca, 19 aprile 2021

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